Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale  dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 delibera  della giunta n. 5515 del 23 settembre 1991, rappresentata e
 difesa - in virtu' di procura speciale del 23 settembre  1991  rogata
 dall'avv.  Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed
 ufficiale rogante (rep. n. 16201)  -  dagli  avv.ti  proff.ri  Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz  e  presso  il  primo  di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica, per la dichiarazione di incostituzionalita'  degli  artt.  3,
 settimo  comma,  5, sesto comma, ed 8, della legge 14 agosto 1991, n.
 281, recante "Legge-quadro in  materia  di  animali  di  affezione  e
 prevenzione del randagismo".
                               F A T T O
    La provincia autonoma ricorrente e' titolare, in base allo statuto
 speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige, di competenze legislative ed
 amministrative di rango esclusivo in materia di patrimonio zootecnico
 (artt. 8, n. 21, e 16, primo comma, dello statuto), nonche' di  rango
 concorrente  in  materia  di  igiene e sanita' (artt. 9, n. 10, e 16,
 primo comma, dello statuto). Si tratta di competenze che  sono  nella
 piena  disponibilita'  della  provincia  ricorrente,  anche in virtu'
 delle relative norme d'attuazione statutarie, di cui specialmente  al
 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ed al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.
    Soprattutto  sulla  competenza  esclusiva in materia di patrimonio
 zootecnico, ma per certi  aspetti  anche  su  quella  concorrente  in
 materia  di  igiene  e  sanita',  si  fonda  dunque la potesta' della
 provincia   autonoma   ricorrente   di   stabilire   e   disciplinare
 autonomamente  gli interventi a favore degli animali che essa ritenga
 opportuni nel proprio territorio.
    In questa direzione  la  provincia  autonoma  ricorrente  ha  gia'
 legiferato,  oltre che con la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27
 ("Norme per la protezione della fauna"),  soprattutto  con  la  legge
 provinciale 8 luglio 1986, n. 16 ("Interventi per la protezione degli
 animali"),  che contiene una organica disciplina della materia, anche
 di carattere sanzionatorio, ed alla quale ha poi fatto  seguito  pure
 il  relativo  regolamento  di  esecuzione (d.p.g.p. 8 agosto 1988, n.
 21).
    Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto  u.s.
 e'  stata  pubblicata  la  legge  14  agosto 1991, n. 281, dal titolo
 "legge-quadro in materia di animali di affezione  e  prevenzione  del
 randagismo".  Tale  legge  contiene alcune disposizioni che risultano
 essere lesive delle competenze della provincia  autonoma  ricorrente,
 che pertanto le impugna, per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione da parte dell'art. 3, settimo comma, della legge
 impugnata delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 21,  e
 16,  primo  comma,  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.
    L'art. 3 della legge impugnata, nei comma da 1 a  5,  prescrive  e
 regola l'adozione da parte delle regioni di interventi legislativi ed
 amministrativi  di vario genere, tutti riguardanti la disciplina e la
 protezione degli animali domestici. Il sesto comma dello stesso  art.
 3  regola a sua volta il finanziamento da parte delle regioni di tali
 interventi, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui  al  successivo
 art.  8,  secondo  comma.  In  particolare il primo comma dell'art. 3
 prevede successivi interventi legislativi regionali,  in  materia  di
 anagrafe   canina,  di  cui  per  vari  aspetti  si  predetermina  il
 contenuto; lo stesso  fa  il  successivo  secondo  comma  per  quanto
 riguarda  il  risanamento  dei  canili  comunali e la costruzione dei
 rifugi per i  cani;  a  loro  volta  il  terzo  ed  il  quarto  comma
 disciplinano  l'adozione  da  parte  delle  regioni  di  programmi di
 prevenzione del  randagismo  predeterminando  anche  taluni  tipi  di
 intervento  che  a  tal  fine  debbono  essere predisposti; il quinto
 comma, infine, impone alle regioni di  indennizzare  gli  agricoltori
 per  le  perdite  di  capi  di  bestiame  causate  da cani randagi od
 inselvatichiti.
    Ma quello che specificamente rileva ai fini del  presente  ricorso
 e'  il settimo ed ultimo comma dell'art. 3, secondo cui "Le regioni a
 statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
 adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente
 legge  e  adottano  un  programma  regionale  per  la prevenzione del
 randagismo nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo".
    Dunque, ai sensi del settimo comma dell'art. 3, i principi  (ed  i
 criteri)   stabiliti  dalla  legge  statale  n.  281/1991  dovrebbero
 limitare le competenze provinciali nella materia di cui alla legge in
 questione.
    E'  noto,  peraltro,  che  siffatti   principi   -   quali   sono,
 tipicamente,   quelli   contenuti   in  una  "legge-quadro"  come  si
 autoqualifica la legge n. 281/1991 - possono validamente limitare  le
 competenze   legislative   concorrenti   della   provincia   autonoma
 ricorrente (art.  9  dello  statuto),  ma  non  anche  la  competenza
 esclusiva  in  materia di patrimonio zootecnico (art. 8, n. 21, dello
 statuto), che e' appunto la materia in cui ricade  essenzialmente  la
 disciplina  stabilita  dalla  legge  n.  281/1991.  Ne'  si  potrebbe
 sostenere che le disposizioni stabilite  in  genere  dalla  legge  n.
 281/1991  (ed  in particolare quella dei primi cinque commi dell'art.
 3) possano configurarsi come principi o  norme  fondamentali  di  una
 legge  di  riforma economico sociale dello Stato; infatti nel caso in
 questione non sussistono i caratteri che, secondo  le  giurisprudenze
 di  codesta  ecc.ma  Corte  (sentenza  n.  1033/1988), di tale limite
 sarebbero propri: soprattutto (ma non solo) sotto  il  profilo  della
 "fondamentalita'" dei valori tutelati.
    Per  i  motivi  illustrati, il settimo comma dell'art. 3 e' dunque
 lesivo  delle  competenze  legislative  esclusive   attribuite   alla
 provincia ricorrente dall'art. 8, n. 21, dello statuto speciale.
    2.  -  Violazione  da  parte dell'art. 5, sesto comma, della legge
 impugnata, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8,  n.  21,
 9,  n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-
 Alto Adige (e relative norme  d'attuazione),  nonche'  dell'autonomia
 finanziaria  della  provincia  ricorrente  garantita dal titolo sesto
 dello statuto Trentino-Alto Adige come modificato ed integrato  dalla
 legge 30 novembre 1989, n. 386.
    L'art.   5   della   legge  impugnata  stabilisce  delle  sanzioni
 amministrative pecuniarie a  carico  di  chi  contravviene  a  talune
 prescrizioni stabilite dallo stesso art. 5.
    Si  tratta  certamente  di disposizioni non di principio stabilite
 direttamente dal legislatore in materia di competenza esclusiva della
 provincia ricorrente. Non puo' esservi  dubbio,  invero,  che  spetta
 esclusivamente  a  quest'ultima - nel proprio territorio - di imporre
 con  una  propria  legge  ai  proprietari  di  animali  gli  obblighi
 stabiliti  dalla  disciplina in questione, e di stabilire le relative
 sanzioni in caso di inosservanza. Ed infatti una disciplina di questo
 genere e' gia' stabilita dalla citata legge  provinciale  n.  16/1986
 (specialmente art. 7 e segg.).
    A  sua  volta  il  sesto  ed  ultimo comma dell'art. 5 della legge
 impugnata  stabilisce  che  "Le  entrate  derivanti  dalle   sanzioni
 amministrative  di  cui  al  primo,  secondo,  terzo  e  quarto comma
 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
 dall'art. 8".
    Tale disposizione, che fa confluire in un fondo statale le entrate
 derivanti  dalle  sanzioni  suddette,  e'   comunque   lesiva   delle
 competenze  della  provincia  ricorrente, ed in particolare della sua
 autonomia  finanziaria,  quand'anche  si   attribuisse   alle   norme
 sanzionatorie di cui dal primo al quarto comma dello stesso art. 5 un
 valore meramente suppletivo nell'ambito provinciale.
    E'  infatti  evidente  che l'autonomia finanziaria della provincia
 ricorrente, costituzionalmente  garantita,  comporta  necessariamente
 che  le  entrate  provenienti  da  sanzioni di competenza provinciale
 debbono affluire al bilancio della provincia  (come  infatti  dispone
 l'art. 8, secondo comma, della legge provinciale n. 16/1986), e non a
 quello dello Stato, come invece stabilisce l'ultimo comma dell'art. 6
 impugnato.
    Che   questa   sia  una  indefettibile  conseguenza  dei  principi
 costituzionali dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle prov-
 ince autonome e' del resto cosa ben nota,  in  realta',  allo  stesso
 legislatore  nazionale,  come  espressamente risulta dalla disciplina
 della  devoluzione  dei  proventi   delle   sanzioni   amministrative
 stabilita  in  via  generale dagli artt. 17, terzo comma, e 29, terzo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689  ("Modifiche  al  sistema
 penale").  Ivi  si  stabilisce  infatti  che  nei casi di sanzioni in
 materia di competenza regionale i proventi  delle  sanzioni  medesime
 spettano esclusivamente alle regioni.
    3.  -  Violazione da parte dell'art. 8 della legge impugnata delle
 competenze e dell'autonomia finanziaria provinciale di cui alle norme
 statutarie gia' indicate (come modificate ed  integrate  anche  dalla
 legge  30 novembre 1989, n. 386, spec. art. 5), nonche' del principio
 della riserva di legge ex art. 119 della Costituzione.
    L'art. 8 della impugnata legge  n.  281/1991,  con  il  suo  primo
 comma,  istituisce  presso  il  Ministero  della sanita' un fondo per
 l'attuazione della legge stessa  e  ne  determina  la  dotazione.  Il
 successivo   secondo  comma  disciplina  la  ripartizione  del  fondo
 stabilendo che "Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
 ripartisce  annualmente  tra  le  regioni  e  le province autonome di
 Trento e di Bolzano le disponibilita'  del  fondo  di  cui  al  primo
 comma. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del
 Ministro  della  sanita'  adottato  di  concerto  con il Ministro del
 tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  cui
 all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
    La  surriferita disciplina e' incostituzionale, siccome lesiva dei
 principi costituzionali relativi  alla  autonomia  finanziaria  della
 provincia ricorrente garantita dal titolo sesto dello statuto come da
 ultimo modificato ed integrato dalla legge n. 386/1989.
    La  legge  n.  281/1991 non e' una legge "speciale" che abbia come
 obiettivo la promozione di particolari interventi statali o regionali
 in un determinato settore. La legge in questione e' (come essa stessa
 si autodefinisce) una "legge  quadro",  rivolta  quindi  a  stabilire
 principi  e  criteri  per  indirizzare  l'esercizio "ordinario" delle
 funzioni proprie delle regioni e delle province autonome. Il fondo di
 cui all'art.  8  della  legge  impugnata  e'  un  fondo  destinato  a
 trasferire  alle  regioni  e province autonome le risorse finanziarie
 necessarie per  soddisfare  degli  interessi  pubblici  la  cui  cura
 diretta  e'  di  loro  esclusiva  competenza,  ancorche' essi abbiano
 rilevanza nazionale. Si tratta, dunque, di un fondo  cui  si  applica
 necessariamente  la  disciplina  stabilita dall'art. 5 della legge n.
 386/1989  (norma  "rinforzata")  e,   quindi   non   derogabile   col
 procedimento  legislativo  ordinario:  sent. n. 116/1991 ed i criteri
 ivi stabiliti.
    In conclusione, la disciplina legislativa impugnata,  nella  parte
 in  cui  demanda  ad  un atto governativo (decreto del Ministro della
 sanita') la determinazione di qualsivoglia criterio  di  ripartizione
 del  fondo  e'  certamente  incostituzionale  perche',  ignorando  la
 disciplina    ora    richiamata,    rimette    integralmente     alla
 discrezionalita'  dell'esecutivo ogni criterio di ripartizione, cosi'
 violando la garanzia dell'autonomia finanziaria provinciale.  Infatti
 tale  circostanza  comporta  in ogni caso - secondo l'insegnamento di
 codesta ecc.ma Corte (da ultimo sentenza n. 382/1990) - la violazione
 del principio della riserva di legge stabilito in via  generale,  per
 la  materia  in  questione, anche dal primo comma dell'art. 119 della
 Costituzione.